Ultima modifica: 26 Marzo 2018

Regolamento d’Istituto

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO

del Liceo Classico e delle Scienze Umane “F. Durante” – Frattamaggiore

 

Il Regolamento di Istituto nasce dalla esigenza, valida per ogni gruppo umano, di stabilire norme indispensabili per il suo funzionamento. Il Regolamento del Liceo Classico e delle Scienze Umane “Durante” è stato espressamente concepito e formulato per la vita di una comunità – come è quella scolastica – improntata al dialogo e alla ricerca, che fa propri i valori democratici ed è finalizzata allo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni.

Le regole interne non si caratterizzano quindi per il loro valore di imposizioni e costrizioni; piuttosto, esse richiedono di essere consapevolmente interiorizzate e vissute, e di diventare le concrete modalità operative di una comunità che, aspirando ad innervare con il suo progetto formativo la più vaste associazioni in cui è inserita, persegue un ideale educativo fondato sulla qualità e la stabilità dei rapporti umani.

Nel Regolamento gli alunni sono considerati i veri protagonisti dell’ambiente scolastico; essi godono del libero accesso a tutti i locali della Scuola e della certezza di poter essere ascoltati e seguiti con ogni cura e attenzione durante il loro processo di crescita: sempre però nel rispetto di regole chiaramente formulate ed espressamente condivise da tutti gli attori scolastici coinvolti, a prescindere dal ruolo che essi esercitano nell’ambito della Scuola. E’ in questo spirito di piena solidarietà tra le componenti scolastiche che il Liceo classico “Durante” recepisce con soddisfazione, quale rilevante introduzione al proprio Regolamento, lo Statuto nazionale delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998, Parte I del presente Regolamento) e lo integra e completa con un Patto educativo di corresponsabilità (Appendice I).

Questo ultimo documento normativo è una novità introdotta dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e dal successivo Regolamento attuativo datato 31 luglio 2008, secondo il quale “La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il ‘patto’ vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie”. L’obiettivo del Patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la Scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa; i suoi destinatari naturali sono innanzitutto i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), ma anche gli stessi studenti, i quali in uno con i propri genitori si legano alle altre componenti della comunità scolastica in una alleanza formativa fatta di diritti e doveri reciproci. In breve, il POF di ogni singolo istituto scolastico precisa in modo organico e dettagliato i principi ispirativi e le norme organizzative che regolamentano il suo intervento educativo; il Patto, sottoscritto da alunni e genitori al momento dell’iscrizione, sancisce invece l’avvenuto accordo tra famiglie e operatori scolastici sugli obiettivi e le strategie individuate, impegnando tutti gli attori scolastici ai comportamenti più adeguati a realizzare il comune progetto formativo.

Nelle pagine successive, sono pertanto presentati di seguito dapprima lo Statuto nazionale delle studentesse e degli studenti e poi il Patto educativo di corresponsabilità del Liceo classico e delle Scienze Umane “Durante”, secondo il dettato che genitori e studenti sottoscrivono al momento dell’iscrizione alla Scuola.

Parte I – Statuto delle studentesse e degli studenti

(DPR 24/VI/1998, n. 249: cf GU 29/VII/1998, n. 175; modificato con DPR 21/XI/2007, n. 235: cf GU 18/XII/ 2007, n. 293)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[…Omissis…]

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

 

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

 

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

 

  1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

 

  1. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e ella loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

 

  1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

 

Art. 2 – Diritti

 

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione; la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

 

  1. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

 

  1. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

 

  1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d’istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

 

  1. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media e i loro genitori.

 

  1. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

 

  1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

 

  1. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  2. a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  3. b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  4. c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  5. d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
  6. f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

 

  1. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

 

  1. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

 

Art. 3 – Doveri

 

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

 

  1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

 

  1. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.

 

  1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

 

  1. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

 

  1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

 

Art. 4 – Disciplina

 

  1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

 

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

 

  1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

 

  1. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

 

  1. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

 

  1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

 

  1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

 

  1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

 

  1. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

 

  1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

 

  1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono

applicabili anche ai candidati esterni”.

 

 Art. 5 – Impugnazioni

 

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

 

  1. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

 

  1. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

 

  1. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.

 

  1. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

  1. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

 

  1. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

 

Art. 5-bis – Patto educativo di corresponsabilità

 

  1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie

 

  1. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

 

  1. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

 

 Art. 6 – Disposizioni finali

 

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

 

  1. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.

 

  1. E’ abrogato il capo III del R. D. 4 maggio 1925, n° 653.

 

 

PARTE 2 – REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO I

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E REGIME DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

 

Art. 1

La disciplina è affidata al comportamento responsabile degli alunni e alla vigilanza del personale docente e non docente.

Art. 2

Il calendario e l’orario ufficiale delle lezioni sono portati a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie all’inizio dell’anno scolastico; ogni eventuale variazione successiva sarà oggetto di pronta e tempestiva comunicazione. La frequenza alle lezioni dell’orario ufficiale è obbligatoria. La durata di ciascuna lezione è di 60 minuti, salvo autorizzazioni degli organismi competenti.

In presenza di circostanze particolari, il Dirigente scolastico ha facoltà di modificare, previo avviso alle famiglie, l’orario di entrata e di uscita delle singole classi.

 

Art. 3

Gli studenti sono tenuti a entrare a scuola al suono della prima campana, nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; al secondo suono di campana, indicante l’inizio delle lezioni, essi devono già essere presenti nell’aula della loro classe. Cinque minuti dopo il suono della seconda campana, il portone di ingresso sarà chiuso. Per gli studenti che fanno uso del motorino, l’accesso all’istituto è consentito solo a motore spento e se in possesso del regolamentare casco.

 

Art. 4

Gli alunni che siano stati assenti a un giorno di lezione sono obbligati a produrre giustificazione di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci. La giustificazione va sottoscritta con firma autografa e deve corrispondere a quella riportata in calce alla prima pagina del Libretto delle assenze. La giustificazione può essere sottoscritta dallo studente maggiorenne, che ne assume piena responsabilità. I motivi delle assenze sono sottoposti al vaglio del Dirigente scolastico e del personale docente della classe cui appartiene l’alunno; il Dirigente scolastico e il docente suo delegato hanno la facoltà di invitare il genitore o chi ne fa le veci a presentarsi a scuola per fornire chiarimenti sulle assenze e/o per essere informato sull’andamento della frequenza del figlio. Conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, in caso di assenza per malattia protrattasi per più di 5 giorni consecutivi, il motivo dell’assenza e l’avvenuta guarigione devono essere comprovati per mezzo di certificato medico. Tale giustificazione deve essere inderogabilmente prodotta il giorno del rientro a scuola, pena la non riammissione alle lezioni.

 

Art. 5

L’alunno che, dopo essersi assentato in giorni precedenti, rientra a scuola privo di giustifica, per i primi due giorni può essere riammesso in classe con riserva e con l’inadempienza riportata sul Registro di Classe; il terzo giorno, il professore della I ora invia l’alunno privo di giustifica al Collaboratore, che ha la facoltà di ammetterlo a scuola solo come uditore (e/o di trattenerlo in vice- presidenza in attesa dei genitori). In tal caso l’alunno assomma un altro giorno di assenza, oppure un ritardo.

 

Art. 6

L’astensione collettiva dalle lezioni non sarà considerata automaticamente assenza arbitraria; nell’eventualità di un’assenza di massa, qualora il dirigente ravvisi che si tratti di un’assenza arbitraria, si procederà alla convocazione del consiglio di classe per sanzionare l’infrazione. Tali assenze potranno anche comportare da parte dei Consigli di classe la riduzione proporzionale dei giorni destinati alle A.I.C. ed alle attività extracurriculari.

 

Art. 7

Per “ritardo” si intende l’ingresso in aula dell’alunno dopo il suono della seconda campana (cf supra, Art. 3). Entro e non oltre i primi dieci minuti dall’orario di inizio delle lezioni, l’insegnante della I ora può ammettere in classe l’alunno ritardatario (in tal caso segna il relativo ritardo lieve sia sul Registro di Classe che sul Registro elettronico, che fungono da pubblico riscontro); dopo i primi dieci minuti, per entrare in classe, l’alunno ritardatario necessita di permesso da parte del Collaboratore o del docente Responsabile di plesso: il fatto è riportato dal docente della I ora sia sul Registro di classe che sul Registro elettronico, che funge da pubblico riscontro; in tal caso l’alunno ritardatario assomma, anche nel caso sia stato accompagnato dal genitore, un ritardo grave, equivalente all’ingresso alla II ora. Gli ingressi alla II ora di lezione sono riportati sul Registro elettronico dai docenti della II ora e devono essere giustificati dai genitori mediante gli appositi foglietti presenti nel Libretto delle giustificazioni.

Si precisa che l’ingresso degli alunni dopo la II ora e non oltre le ore 10,00, sarà consentito solo se personalmente accompagnati da un genitore che giustificherà il motivo del ritardo al Collaboratore o al Responsabile di plesso. Il numero complessivo dei ritardi sia lievi che gravi – in particolare di quelli reiterati – costituirà elemento utile al Consiglio di Classe per l’individuazione del grado di partecipazione scolastica dell’alunno in ordine all’attribuzione sia del voto di comportamento che del credito scolastico.

 

Art. 8

Gli alunni faranno una pausa didattica di dieci minuti dalle ore 10,55 alle ore 11,05, restando nelle rispettive classi, sotto la vigilanza del docente in servizio in quell’ora. Non sono ammesse, se non in casi eccezionali e certificati, uscite anticipate durante l’ultimo mese di lezione del primo quadrimestre e nel mese di maggio.

 

Art. 9

I dati sui ritardi, sulle uscite anticipate e sulle assenze saranno curati dal docente coordinatore di classe, che ogni fine mese li aggiornerà per poterli mettere a disposizione del Dirigente Scolastico e/o dei genitori degli alunni.

 

Art. 10

In tutti i casi di assenze frequenti oppure non giustificate nei modi previsti, di ritardi ripetuti e ingiustificati, di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il docente coordinatore di classe ha la facoltà di convocare i genitori (o chi ne fa le veci) degli studenti interessati. fino alla pubblicizzazione dei dati relativi alle assenze sul registro elettronico, la Scuola comunicherà alle famiglie le assenze, le entrate in ritardo e le uscite in anticipo ogni qualvolta il loro numero mensile sarà pari o superiore a cinque.

 

Art. 11

Nel corso delle ore di lezione gli studenti non possono allontanarsi dall’aula se non uno per volta, e comunque con l’autorizzazione dell’insegnante. Non è consentito – salvo casi eccezionali – allontanarsi dalla classe nelle prime due ore di lezione. Non è inoltre consentito lasciare la classe per rispondere a telefonate durante le ore di lezione; le eventuali comunicazioni esterne, anche di genitori, saranno raccolte dalla Segreteria della scuola e trasmesse agli studenti alla fine delle lezioni. E’ fatto divieto di attivare i telefoni cellulari in classe.

 

Art. 12

Durante le uscite gli studenti possono liberamente accedere alle macchine erogatrici di bevande e di altri generi di ristoro. Il consumo di tali generi va comunque effettuato durante i cambi d’ora; nelle ore di lezione è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell’insegnante. Per motivi di sicurezza è vietato recarsi in plessi diversi da quello in cui è ubicata la propria aula. E’ in ogni caso vietato uscire dall’edificio scolastico.

 

Art. 13

Le classi che si recano in palestra, in aule speciali o nei laboratori devono essere accompagnate da un insegnante e avere cura di rispettare il lavoro dei compagni, evitando ogni motivo di disturbo a quanti stanno svolgendo lezione.

 

Art. 14

A norma delle vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare in tutti i locali della scuola. Il Dirigente scolastico, il personale docente e non docente sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale divieto. Per le norme e le sanzioni specifiche si rinvia al Regolamento Antifumo della scuola. Il consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti all’interno dell’istituto è soggetto, a norma di legge, a comunicazione all’autorità competente.

 

 

TITOLO II

ACCOGLIENZA E VIGILANZA

 

Art. 15

Presso l’ingresso e presso gli uffici di segreteria sono sempre presenti operatori scolastici in grado di fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie per agevolare l’accesso alla struttura scolastica e per facilitare la fruizione dei servizi offerti.

 

Art. 16

Al fine di agevolare l’accesso al servizio a tutti gli interessati, gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico in una fascia oraria giornaliera che garantisca la piena fruibilità dei servizi offerti. Gli orari di apertura al pubblico, oltre ad essere comunicati all’inizio dell’anno scolastico ad alunni e genitori, saranno affissi in modo visibile all’ingresso della Scuola. Il Dirigente scolastico può durante l’anno disporre di cambiare la fascia oraria di apertura, in relazione agli orari specifici dei diversi corsi o a variazioni dell’orario di inizio della prima ora di lezione.

 

Art. 17

Il Dirigente scolastico riceve gli studenti e/o i genitori su appuntamento o in caso di necessità.

 

Art. 18

Al fine di regolamentare l’accesso degli alunni, durante lo svolgimento delle lezioni la porta d’ingresso della scuola rimarrà chiusa. Oltre la I ora di lezione l’ingresso degli alunni sarà consentito solo se accompagnati. Sarà comunque consentito, nelle fasce orarie di chiusura della porta d’ingresso, l’accesso dei genitori diretti in Segreteria, in Presidenza o venuti a prelevare il proprio figlio.

 

Art. 19

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di vigilanza sui minori, l’opera dei docenti non si esaurisce nell’impartire l’istruzione, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo-scuola. I docenti cui è assegnata la I ora di lezione sono tenuti a essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per vigilare sull’entrata degli alunni nelle rispettive aule. Analogamente, al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene sotto la sorveglianza del personale docente.

 

TITOLO III

USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

 

Art. 20

In relazione alla proposta educativa elaborata dal POF e ai bisogni formativi degli studenti, la Scuola garantisce il pieno, funzionale e razionale uso di tutte le strutture scolastiche sia nel tempo-scuola sia per le attività programmate in orario extra scolastico dai diversi organismi dell’Istituto.

 

 

 

Art. 21

Il Comitato studentesco, il Comitato genitori e i Consigli di classe possono richiedere l’utilizzo degli spazi, degli ambienti e della strutture della Scuola per organizzare conferenze, gruppi di studio, attività specifiche derivanti dal ruolo svolto all’interno dell’Istituto, o in conformità alle opportunità previste dalla Direttiva 133. La Scuola garantisce, nei limiti connessi alla propria struttura organizzativa, lo svolgimento di tali attività.

 

Art. 22

La conservazione delle aule, degli arredi e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione dei loro fruitori. Di eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle suppellettili sono chiamati a rispondere coloro che li hanno cagionati. La Scuola non è responsabile di valori, preziosi o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Per motivi di sicurezza, l’accesso al lastrico solare, al terrazzo e agli ambienti riservati ai macchinari è consentito solo al personale specializzato; è vietato l’uso improprio delle uscite e delle scale di sicurezza.

 

Art. 23

I laboratori e le aule speciali sono affidati dal Dirigente scolastico d’intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi a un sub consegnatario, che ne diviene responsabile sia dell’organizzazione sia della conservazione. I docenti sub consegnatari si avvalgono, nella organizzazione, conservazione e predisposizione di unità didattiche specifiche, del Tecnico di laboratorio.

 

Art. 24

L’accesso ai laboratori e alle aule speciali, a esclusione della Biblioteca, avviene previa prenotazione in apposito registro e indicazione della attività didattica che si intende svolgere.

 

Art. 25

Per accedere alla palestra è obbligatorio calzare scarpe da ginnastica.

 

Art. 26

La responsabilità della Biblioteca di istituto è demandata a un docente sub consegnatario designato dal Dirigente scolastico d’intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

Art. 27

La Biblioteca è aperta al pubblico solo alla presenza di uno dei responsabili e negli orari stabiliti dal docente sub consegnatario. Si

avrà cura di stabilire orari che garantiscano una agevole fruizione del servizio da parte di tutte le componenti scolastiche interessate.

 

Art. 28

I testi riportati nel Registro di inventario nonché quelli considerati di interesse generale, come dizionari ed enciclopedie, non vengono ammessi al prestito.

 

Art. 29

Il prestito è consentito alla stessa persona per un massimo di tre testi e per la durata di 30 giorni (15 per le riviste). Ogni testo dato in prestito è annotato su un apposito registro. Il servizio di prestito ha termine il 31 maggio e i testi dati in prestito vanno obbligatoriamente riconsegnati entro la data ufficiale di termine delle lezioni.

 

Art. 30

Le opere ricevute in prestito devono essere conservate con la massima cura. Nel caso di smarrimento o danneggiamento, colui che ha usufruito del prestito è tenuto a sostituire l’opera smarrita con una identica oppure a rifondere il danno causato.

 

TITOLO IV

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Art. 31

Le Assemblee degli studenti e dei genitori degli alunni della Scuola sono regolate dall’apposito TU (D.L.297/94); si rinvia a tale testo

in caso di contenzioso normativo.

 

Art. 32

Agli studenti è consentito usufruire di due ore scolastiche mensili per le Assemblee di classe. Durante l’anno scolastico, non si può destinare ad Assemblea di classe lo stesso giorno della settimana più di due volte, e più di tre volte le ore di lezione di una medesima disciplina d’insegnamento. Le Assemblee di classe non possono avere luogo nell’ultimo mese di scuola.

Lo svolgimento delle assemblee studentesche non può essere condizionato dalla presenza invasiva dei docenti e/o del Dirigente, cui la componente alunni può anche chiedere di lasciare momentaneamente la sede di svolgimento. Le assemblee di classe si svolgono comunque sotto la vigilanza responsabile del docente che ha concesso a tal fine la propria ora di lezione.

 

Art. 33

L’Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, previa presentazione della relativa richiesta; questa deve contenere la sottoscrizione della maggioranza degli studenti della classe, l’ordine del giorno dell’Assemblea, il consenso dei docenti di cui sono utilizzate ore di lezione. L’autorizzazione viene trascritta da un Collaboratore sul Registro di classe. Della discussione e degli esiti dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale, da far pervenire nel giorno stesso del suo svolgimento al Dirigente scolastico o a un suo delegato.

 

Art. 34

All’Assemblea di classe può assistere su invito degli alunni il Dirigente scolastico o un suo delegato.

 

Art. 35

I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto. Il Comitato, che si riunisce in orario extra scolastico, promuove l’organizzazione delle Assemblee di istituto e coordina le attività degli studenti ad esse collegate o da esse derivanti. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento, che va inviato in visione al Dirigente scolastico.

 

Art. 36

E’ consentito lo svolgimento di un’Assemblea di istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. L’Assemblea di Istituto non può tenersi nell’ultimo mese di scuola. Per una migliore programmazione delle attività scolastiche, il Comitato studentesco avrà cura di produrre il calendario annuale delle Assemblee di Istituto.

 

Art. 37

L’Assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti della Scuola. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Della convocazione delle Assemblee e del loro ordine del giorno è data informazione a tutti gli studenti, mediante apposita comunicazione.

Non è ammessa, se non in casi eccezionali e in connessione con specifici argomenti o modalità organizzative da concordare col Dirigente scolastico, l’effettuazione dell’Assemblea fuori dalla Scuola. Dei lavori dell’Assemblea e degli esiti della discussione deve essere redatto apposito verbale, da far pervenire al Dirigente scolastico o a suo delegato entro tre giorni dallo svolgimento dell’Assemblea.

 

Art. 38

Alle Assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico.

 

Art. 39

Il Comitato studentesco garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; ha la facoltà, a tal fine, di nominare un Presidente dell’Assemblea. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento scolastico o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea.

 

Art. 40

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di approfondimento, o per lavori seminariali o di gruppo.

 

 

Art. 41

I genitori eletti nei Consigli di classe possono esprimere il Comitato genitori. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento, che deve essere inviato in visione al Dirigente scolastico. Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola previa richiesta indirizzata al Dirigente scolastico.

 

Art. 42

Il Comitato dei genitori, pur avendo la funzione di promuovere la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, non può interferire nelle competenze del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto.

  

TITOLO V

ELEZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI SCOLASTICI

 

Art. 43

Le elezioni degli organi collegiali della scuola hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono ovviamente fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

 

Art. 44

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal presidente dell’organo con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere fatta con lettera diretta ai singoli membri dell’organo e mediante affissione all’apposito albo di avviso; in ogni caso l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo. Sia la lettera che l’avviso devono indicare la data, l’ora e l’O.d.G. da trattare nella seduta. Di ogni seduta dell’organo viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

 

Art. 45

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Istituto; tale organo è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia la richiesta.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori. Al Collegio dei docenti sono deputate le seguenti funzioni:

  1. a) cura la programmazione dell’azione educativa e delibera in materia di organizzazione didattica, in particolare al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze formative degli alunni del territorio. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
  2. b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la redazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi e agli orientamenti programmati;
  3. d) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici; e) adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale; f) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; g) elegge i docenti che fanno parte del comitato di valutazione; h) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.

 

Art. 46

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli studenti della classe stessa. E’ convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. E’ presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato. Per le competenze e il funzionamento dell’organo si rimanda alle vigenti norme di Legge.

 

Art. 47

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, eletti secondo le vigenti disposizioni di Legge. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico, nei giorni immediatamente successivi alla nomina ufficiale dei membri del Consiglio da parte delle autorità competenti.

 

Art. 48

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ eletto il genitore che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta metà dei componenti più uno. A parità di voti risulta eletto il più anziano.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, secondo le stesse precedenti modalità. La decadenza di un membro può avvenire o dopo tre assenze consecutive non giustificate o per spontanea rinuncia a mezzo lettera di dimissioni. La nomina del subentrante dovrà avvenire per decreto delle autorità competenti o, su loro delega, per decreto del Dirigente scolastico e su proposta del Consiglio di Istituto, che indicherà per la nomina il primo dei non eletti nella lista cui apparteneva il membro decaduto.

 

Art. 49

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio è tenuto ad iscrivere nell’o.d.g. delle sue sedute i punti di discussione proposti da almeno 50 genitori o 50 alunni o 20 insegnanti.

 

Art. 50

Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio e assume tutte le iniziative necessarie per garantire la gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti attribuiti al Consiglio.

In particolare:

  1. convoca e presiede il Consiglio ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne il suo miglior funzionamento;
  2. affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro scelto fra la componente docente;
  3. c) autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario in un registro a pagine numerate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice-presidente o, in mancanza di quest’ultimo, il membro più anziano.

 

Art. 51

La convocazione delle sedute deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere: a) numero di protocollo; b) indicazione della data e dell’ora della seduta; c) ordine del giorno.

Il materiale relativo ai punti inseriti all’o.d.g. deve essere depositato in presidenza e disponibile per la visione da parte dei consiglieri a partire dalla data della convocazione. In casi del tutto eccezionali è consentita la predisposizione di un o.d.g. suppletivo, che deve essere notificato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

 

Art. 52

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio. Qualora venga a mancare il numero legale, la seduta non è più valida e può continuare solo a condizione che venga di nuovo raggiunto il numero legale. La votazione delle deliberazioni avviene per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge prevede espressamente il voto segreto. La votazione è segreta quando si fa questione di persone o quando la richieda almeno 1/3 dei consiglieri presenti.

 

Art. 53

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio; a tal fine le riunioni si tengono in un’aula che permetta l’accesso al pubblico. Non è ammessa la presenza del pubblico su punti in discussione riguardanti persone.

 

Art. 54

La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione all’Albo scolastico della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate: l’affissione deve avvenire entro 8 giorni dalla seduta e la copia deve rimanere esposta per almeno 10 giorni.

 

Art. 55

Il Consiglio elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore generale dei servizi amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta viene eletta nella seduta di insediamento del Consiglio.

 

Art. 56

La Giunta esecutiva ha le seguenti competenze: a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) prepara i lavori del Consiglio di Istituto; c) cura l’esecuzione delle relative delibere; d) predispone, nel mese di settembre, la relazione annuale da sottoporre alla discussione e all’approvazione del Consiglio.

 

 

TITOLO VI

OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

 

Art. 57

Gli obblighi del personale docente sono quelli previsti dalle leggi generali dello Stato, dal CCNL 29/11/2007, dal contratto individuale (relativo alle classi di concorso e alle ore di insegnamento), dal contratto di lavoro integrativo d’istituto e da tutte le decisioni assunte dagli organi di gestione amministrativa e didattica, per quanto di competenza (Consiglio d’istituto, Collegio dei docenti, e Dirigente scolastico, in quanto dirigente dell’istituzione scolastica, responsabile della corretta utilizzazione delle risorse umane, dell’efficienza e dell’efficacia del sistema).

 

Art. 58

Ogni docente in servizio, per consentire il puntuale avvio della lezione, deve essere presente in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio della prima ora. Il docente a disposizione – sia volontaria che obbligatoria – alla prima ora, sarà presente nell’istituto con le stesse modalità dei colleghi in orario, al fine di permettere la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

Il docente a disposizione volontaria nelle ore successive alla prima può chiedere in anticipo e ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale impegno, garantendo comunque la sua pronta reperibilità.

 

Art. 59

Ogni docente, all’inizio della prima ora di lezione, riceve gli alunni al loro arrivo in classe, procede all’appello e alla giustificazione delle assenze. Il docente non consente l’uscita di più di un alunno per volta e – salvo casi eccezionali – non durante le prime due ore di lezione. Il docente che, per urgente e grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto ad avvisare il personale ausiliario per garantire la continuità nella vigilanza.

 

Art. 60

Ciascun docente che abbia acconsentito a destinare la sua ora di lezione all’Assemblea di classe ha il dovere di vigilare e di garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea stessa.

 

Art. 61

Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e il Registro di classe; avrà cura di comunicare il voto attribuito all’alunno al termine delle interrogazioni e di consegnare alla classe gli elaborati da sottoporre a valutazione, di norma, entro 15 giorni dal loro svolgimento e comunque non oltre i 21 giorni. Ogni docente avrà inoltre cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e di informare il Dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite.

 

 

TITOLO VII

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

 

Art. 62

I rapporti Scuola-Famiglia sono finalizzati al pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal P.O.F. e volti a promuovere la più proficua e integrata collaborazione tra le componenti scolastiche, nel rispetto delle proprie competenze. Essi si svolgono attraverso le seguenti modalità:

– comunicazioni dirette tramite lettere, telegrammi o telefonate nei casi urgenti, di particolare gravità o previsti dalla normativa, a cura della Dirigenza scolastica;

– colloqui collegiali (incontri scuola-famiglia);

– colloqui individuali con il docente.

Le famiglie riceveranno convocazioni o comunicazioni relative alle elezioni degli organi collegiali, al saldo del debito formativo, agli esiti degli IDEI (corsi di recupero) e nei casi di non promozione dopo gli scrutini finali.

I colloqui collegiali con la presenza dell’intero Consiglio di classe si svolgeranno:

  1. a) in occasione della consegna delle pagelle del primo quadrimestre, dopo le festività natalizie; b) entro il 30 aprile, verso la fine del II quadrimestre, prima degli scrutini finali.

I colloqui individuali con i singoli docenti si svolgeranno nell’ora indicata da ciascun docente e termineranno entro il 15 maggio.

 

 

TITOLO VIII – MANCANZE DEGLI STUDENTI E LORO SANZIONI

 

Art. 63

Gli articoli del Titolo VIII del presente Regolamento si richiamano alle seguenti fonti normative aventi carattere di legge: – DPR 24.6.1998, n° 249 (e norme richiamate);

– DPR 21.11.2007, n° 235;

– Decr. leg.vo n° 297/1994;

– Legge n° 241/1990.

Si rinvia a tali norme in caso di contenzioso tra le parti.

 

Art. 64

Il comportamento costituisce elemento decisivo di connotazione della persona e fattore rilevante nell’ambito di un processo educativo finalizzato alla formazione dell’uomo e del cittadino; sul piano generale dell’intervento educativo, il comportamento di ciascun alunno è oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di Classe, che in sede di scrutinio gli attribuirà un voto espresso in decimi secondo la Griglia di valutazione prevista dal POF.

 

Art. 65

La dignità dello status di studente implica un comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle cose, amante della democrazia e della legalità, aperto alle relazioni umane ed alla soluzione positiva e condivisa dei problemi comuni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (cfr. DPR 249/1998, art. 4 comma 3); ciò nondimeno, comportamenti inadeguati, scorretti ed illegali o che addirittura configurino fattispecie di reato penale violando apertamente la dignità delle persone e/o la proprietà delle cose sono soggetti a sanzioni disciplinari secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, sempre tenendo ferma la funzione educativa della sanzione e offrendo all’allievo la possibilità di convertirla in attività di natura sociale e culturale, in modo da venire incontro alle finalità proprie della comunità scolastica e al principio di riparazione del danno arrecato.

 

Art. 66

Sono così di seguito individuati i comportamenti degli studenti che configurano infrazioni regolamentari e le relative misure disciplinari:

  1. A) per infrazione o inosservanza di norme riguardanti i doveri scolastici ‘ordinari’ (ovvero, di norme relative alla frequenza scolastica ed all’adempimento dei quotidiani impegni di studio, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, a disposizioni logistico-organizzative, al corretto utilizzo degli spazi, strutture e macchinari della Scuola), per danni agli arredi o alle suppellettili scolastiche dovuti ad incuria o negligenza abituale, nonché per la violazione di norme generali di comportamento relative alla dignità dello status di studente (schiamazzi, bisticci, episodi di maleducazione ai danni di qualunque attore scolastico), gli studenti sono soggetti a:
  2. richiamo verbale da parte del docente o del Dirigente Scolastico; 2. nota sul Registro di classe;
  3. avvertimento da parte del docente o del Dirigente Scolastico, tramite comunicazione formale (verbale oppure scritta) allo studente e/o alla famiglia;
  4. allontanamento dalla lezione.

Nel rispetto dei principi generali sopra enunciati, i provvedimenti di cui al comma [A] sono applicati a partire da casi di infrazioni di lieve entità fino a passare a episodi progressivamente più gravi o reiterati che turbino o ostacolano il normale andamento della vita scolastica. Le misure precedenti hanno tutte un carattere pre-sanzionatorio. L’allontanamento dalla lezione previsto dal punto [4] è

comminato solo in casi di reali necessità ed a fronte di gravi turbative o intemperanze nei confronti degli insegnanti e/o di altri membri della classe. L’allontanamento è irrogato dal Dirigente scolastico, su richiesta dell’insegnante, previo accertamento dei fatti contestati.

  1. B) Per violazione della dignità o dell’incolumità della persona, per comportamenti di rilevante gravità ovvero per atti singoli o reiterati che attentano gravemente alla vita scolastica impedendone il regolare funzionamento, per violazione della proprietà delle cose o della dignità delle Istituzioni fino ad assumere caratteristiche di reato penalmente perseguibile, si infliggono allo studente le seguenti sanzioni (cfr. DPR 235, art.4, commi 8 e 9):
  2. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; 2. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
  3. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
  4. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

 

Art. 67

In ordine alle sanzioni [1], [2], [3] e [4] del precedente comma B):

  • la sanzione di cui al punto [1] è adottata dal Consiglio di Classe ed è comminata in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari

derivanti dalla violazione dei doveri fondamentali dello studente delineati dall’art. 3 del DPR 249/1998 (offese ed ingiurie ad altro attore scolastico; infrazione delle norme di sicurezza con pericolo per la propria incolumità; danneggiamenti  della proprietà

scolastica dovuti a negligenza grave o dolo; piccoli furti ai danni di altro attore scolastico; ogni genere di riprese non autorizzate di momenti della vita scolastica per finalità di sbeffeggiamento di persone e/o Istituzioni; utilizzo doloso di strumenti elettronici per superare indebitamente verifiche scritte, possesso di armi ed oggetti contundenti, offensivi o pericolosi; possesso e/o consumo di sostanze tossiche o stupefacenti). Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica e favorire la sua piena reintegrazione.

  • la sanzione di cui al punto [2] è adottata dal Consiglio d’istituto, in presenza di due condizioni concomitanti:

– presenza di comportamenti che configurino fattispecie di reato previste dalla normativa penale e che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, taglieggiamenti, reati di natura sessuale), oppure capaci di determinare una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (es.: incendio, allagamento, istigazione a delinquere o alla violenza fisica, distribuzione o spaccio di oggetti offensivi o pericolosi e/o  di sostanze tossiche o stupefacenti);

– fatti di estrema gravità o tali da produrre una situazione permanente di pericolo.

In tal caso la durata dell’allontanamento avviene in deroga al principio della temporaneità sancito dal DPR 249/1998 (cf art. 4,

commi 5 e 7), ed è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo (cf lo stesso DPR, art. 4, comma 9).

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

  • La sanzione di cui al punto [3] è adottata dal Consiglio d’Istituto, in presenza di due condizioni concomitanti:

– situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale (attività di bande  organizzate all’interno della scuola; incitazione alla violenza e all’odio su base razziale, ideologica o religiosa);

– non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno   scolastico.

Nei casi di particolare gravità di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre la sanzione di cui al punto [4], la quale comporta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 9 bis).

 

Art. 68

Le sanzioni disciplinari di cui al comma B) e ai punti [1], [2], [3] e [4] dei precedenti articolo 67 e 68 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 9 ter). Nondimeno, i fatti rispetto ai quali avviene l’iniziativa disciplinare devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale (cfr. Regolamento attuativo del succitato Decreto datato 31 luglio 2008, sezione “Classificazione delle sanzioni”).

 

Art. 69

Nell’irrogazione della sanzione, l’Organo competente terrà in debito conto il concorso di circostanze attenuanti ed avrà riguardo per la precedente condotta e per la situazione personale dello studente. Costituiscono invece elementi aggravanti del comportamento la recidività, la premeditazione, l’attività di gruppo organizzato in banda, la natura delle vittime del comportamento (età, condizioni di salute, appartenenza etnica o religiosa, estrazione sociale).

 

Art. 70

Nel caso di irrogazione della sanzione di allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni, occorrerà evitare che la durata della sanzioni determini, per effetto automatico, il mancato raggiungimento del tempo minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico ovvero lo sforamento del numero massimo di assenze, al punto da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

 

Art. 71

Nel caso in cui il comportamento dello studente, oltre a costituire violazione regolamentare passibile di sanzione disciplinare, sia qualificabile come reato in base al vigente ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di relativa denuncia all’autorità giudiziaria (cf art. 361 c. p.).

 

Art. 72

Allo studente è sempre concessa la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 5); questo avverrà previo assenso dell’Organo Collegiale competente alla irrogazione della sanzione, il quale valuterà l’effettiva utilità di commutarla in ordine alla sua finalità educativa, al rafforzamento del senso di responsabilità dell’alunno, al ripristino dei normali rapporti all’interno della comunità scolastica. Le attività di recupero si configurano non solo come sanzioni autonome ed alternative all’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che possono accompagnare le sanzioni di allontanamento (cfr. Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione “Principi generali”).

 

Art. 73

Le attività di recupero sono così individuate e determinate:

  1. ripristino del decoro e della completa agibilità di locali danneggiati e/o di spazi deturpati;
  2. piccole manutenzioni e servizi di pulizia nei locali della Scuola;
  3. riordino di atti ed archivi, catalogazione di libri e documenti;
  4. attività di ricerca, produzione di elaborati, frequenza di corsi di formazione di tematiche di rilevanza civica, sociale, culturale.

 

Art. 74

Le procedure di irrogazione della sanzione sono finalizzate a garantire da un lato il diritto di difesa degli studenti, e dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento disciplinare. L’eventuale impugnazione della sanzione secondo le procedure previste dai successivi articoli non comporta il blocco della esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi (cfr. Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione “Impugnazioni”).

 

Art. 75

La procedura di sanzione disciplinare è avviata su iniziativa del Dirigente Scolastico, sua sponte e/o su richiesta di uno o più docenti. Il D. S. informa al più presto l’Organo che reputa competente all’esame dei fatti contestati, che viene immediatamente convocato su apposito ed esclusivo o. d. g. L’Organo può predisporre una ulteriore fase di accertamento istruttorio della durata massima di dieci giorni, dando mandato di indagine ad uno o suoi membri, allo scopo di reperire ulteriori informazioni. Al termine dei dieci giorni e comunque entro quindici dalla prima seduta l’Organo si riunisce e delibera, non prima di aver ascoltato le ragioni dell’alunno/i sottoposti al procedimento, i quali hanno diritto di produrre prove e documenti a discolpa (cfr. D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 3).

 

Art. 76

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dall’Istituto sono sempre adottati dall’Organo Collegiale competente all’irrogazione della sanzione. Lo stesso Organo valuta anche l’opportunità di commutare e/o accompagnare la sanzione dell’allontanamento con quella delle attività di recupero, prevedendo in questo modo la continuità alla frequenza delle lezioni. Nei periodi di allontanamento lo stesso Organo collegiale provvederà ad instaurare un rapporto con lo studente e con i suoi genitori attraverso il docente Coordinatore di classe, tale da favorire il rientro e il pieno reintegro dell’alunno nell’Istituto. Prima del rientro, l’incaricato riferirà debitamente al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico.

 

Art. 77

Nei casi in cui la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nell’Istituto, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso di anno, presso altra scuola; la valutazione, in merito alla situazione obiettiva rappresentata, è devoluta al Consiglio di classe (cfr. DPR 249/1998, art. 4 comma 10). Il cambiamento di Scuola non pone fine all’avviato procedimento disciplinare, che segue il suo iter fino alla conclusione.

 

Art. 78

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dall’Organo competente a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico. Le decisioni sono immediatamente verbalizzate e rappresentate al più presto agli interessati ed alle loro famiglie, con comunicazione scritta contenente le motivazioni della sentenza. Più la sentenza è grave più sarà necessario incrementare chiarezza e precisione nella presentazione delle motivazioni.

 

Art. 79

Contro le sanzioni disciplinari comminate è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse ed entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all’Organo di Garanzia interno dell’Istituto istituito ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 249/1998, che si esprimerà nei dieci giorni successivi alla ricezione del ricorso. In caso di assenza di decisione da parte dell’Organo di Garanzia, la sentenza è da ritenersi confermata (cfr. Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione “Impugnazioni”).

 

Art. 80

L’Organo di Garanzia interno viene formato all’inizio di ogni anno scolastico ed è composto dal Dirigente Scolastico, che ne è pure il presidente, da due docenti dell’Istituto (di cui almeno uno facente parte della Commissione del Regolamento) indicati dal Consiglio di Istituto, nonché da un alunno e da un genitore, eletti dalle rispettive componenti secondo modalità decise dal Consiglio di Istituto. Non è prevista l’indicazione di membri supplenti.

 

Art. 81

L’Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera a maggioranza dei membri presenti. Qualora facciano parte dell’Organo un docente o un genitore che abbiano partecipato a comminare la sanzione oggetto di reclamo, oppure un alunno o un genitore di alunno destinatario della sanzione, vige il dovere di astensione dalla riunione deliberativa. Tali soggetti avranno comunque il diritto di far pervenire all’Organo proprie valutazioni e considerazioni scritte.

 

Art. 82

Contro la illegittimità dei provvedimenti presi ovvero contro le violazioni al DPR 249/1998 eventualmente contenute nel presente Regolamento, è ammesso reclamo al Direttore dell’ufficio scolastico regionale da parte degli studenti dell’Istituto o da chiunque vi abbia interesse. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide, in via definitiva, con le modalità previste dal DPR 249/1998 art. 5, comma 3.

 

Art. 83

Nel caso di infrazioni regolamentari commesse durante le sessioni d’esame, le sanzioni disciplinari sono inflitte, conformemente ai criteri sopra esposti, dalla Commissione d’Esame; le sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 11).

 

 

TITOLO IX – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

 

Art. 84

Gli alunni delle classi prime saranno assegnati alle rispettive sezioni mediante sorteggio pubblico.

 

Art. 85

Sarà possibile l’assegnazione alla medesima sezione già frequentata da sorelle e/o fratelli, purché ciò sia dichiarato al momento dell’iscrizione. Sarà consentito il sorteggio con abbinamento di due alunni.

 

Art. 86

Per gli alunni non promossi sarà possibile l’eventuale cambio di sezione, previa richiesta da presentare entro il 30 giugno; l’assegnazione dei non promossi a sezione diversa da quella frequentata avverrà nel rispetto di un’equilibrata distribuzione numerica degli alunni nelle classi.

 

Art. 87

Qualora, in seguito a contrazione di organico, si renda necessaria la fusione di classi, si avrà cura, nella distribuzione degli alunni in più classi, di consentire il passaggio di micro-gruppi della classe smembrata nelle nuove classi.

Appendice I

Patto di corresponsabilità

(elaborato in base al DPR 235/2007)

Le diverse componenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane “F. Durante” concordano che il Piano dell’Offerta Formativa può essere realizzato solo attraverso la partecipazione responsabile e l’assunzione di impegni specifici da parte di tutti gli attori scolastici. Il seguente Patto educativo di corresponsabilità costituisce la sintesi dei loro reciproci impegni.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

  • Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità civile in cui opera la Scuola, per ricercare insieme a tutte le componenti scolastiche le risposte educative più valide e adeguate
  • Favorire e garantire l’attuazione dell’offerta formativa elaborata dal Collegio dei Docenti, ponendo docenti, studenti, famiglie e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio tutte le loro capacità/conoscenze e di metterle al servizio della formazione degli alunni
  • Garantire a ogni attore scolastico la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e di offrire il suo personale apporto alla vita della comunità scolastica
  • Favorire e garantire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Scuola

I docenti si impegnano a:

  • Lavorare in modo collegiale con i propri colleghi e solidalmente con le altre componenti scolastiche, così da elaborare e realizzare una offerta educativa veramente condivisa e pienamente rispondente alle esigenze degli alunni
  • Creare un clima di classe sereno e proficuo, in modo da favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ogni singolo alunno
  • Rispettare gli alunni come persone in formazione, collaborando con le famiglie al fine di una loro complessiva crescita umana
  • Pianificare con cura il proprio lavoro, in modo da ritagliare l’intervento educativo sugli effettivi bisogni della scolaresca e da

prevedere attività di recupero e di sostegno il più possibile personalizzate

  • Venire incontro alle difficoltà che singoli studenti o la scolaresca in generale possono incontrare nello studio, ricercando e

condividendo con gli alunni le soluzioni didattico-educative più adeguate

  • Favorire la capacità di iniziativa, decisione e assunzione di responsabilità da parte di ogni singolo alunno
  • Incoraggiare gli studenti a elevare lo spirito, a valorizzare i propri talenti personali, ad apprezzare le differenze culturali e di

opinione, a praticare la democrazia, a riconoscere i meriti altrui

  • Vigilare attentamente sugli alunni loro affidati e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente

Scolastico o a un suo Collaboratore

  • Essere puntuali alle lezioni, accurati nelle spiegazioni, pazienti di fronte alle carenze mostrate dagli studenti, e a eseguire con

scrupolo e generosità ogni adempimento previsto dal proprio ruolo

  • Informare puntualmente gli alunni sugli obiettivi formativi, sui tempi e le modalità di attuazione del proprio intervento

educativo, sui criteri per la valutazione delle prove di verifica sia scritte che orali

  • Illustrare ai genitori caratteri e finalità del proprio intervento educativo e informarli del livello di apprendimento raggiunto dai

loro figli

  • Comunicare con chiarezza a studenti e genitori i risultati delle prove di verifica sia scritte che orali
  • Correggere e mostrare alla classe i compiti scritti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva
  • Effettuare il numero minimo di verifiche previsto dal POF
  • Non usare mai in classe il cellulare, se non per improrogabili ragioni di servizio
  • Leggere e se necessario spiegare le circolari, rendendo la classe partecipe della vita della comunità scolastica

Il personale non docente si impegna a:

  • Conoscere l’offerta formativa della Scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza
  • Segnalare in tempo utile a docenti e DS eventuali problemi rilevati nella concreta attuazione del POF (disfunzioni logistiche,

atteggiamenti degli studenti non conformi al Regolamento e/o al presente Patto di corresponsabilità)

  • Rispettare tutti gli attori della Scuola e favorire un clima di collaborazione tra le sue diverse componenti
  • Essere puntuale al lavoro e a svolgere con cura e precisione i compiti assegnati
  • Garantire con puntualità e diligenza il necessario supporto alle attività didattiche

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

  • Concorrere solidalmente con i docenti e le famiglie al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi
  • Partecipare con attiva consapevolezza alla vita scolastica, assumendosi personalmente tutte le responsabilità connesse al

proprio ruolo

  • Avere fiducia nei docenti, scoprendo in loro le figure che più di tutti possono aiutarli in un non facile percorso di crescita

personale, culturale e umana

  • Rispettare i compagni e il personale della scuola, collaborando fattivamente con tutti gli attori della comunità scolastica al fine

di risolvere di concerto le comuni problematiche

  • Dialogare in modo franco, aperto e corretto con i compagni, con i docenti e con tutto il personale scolastico, per ricercare e

praticare soluzioni solidali e condivise

  • Riconoscere nei compagni non concorrenti al ‘successo scolastico’, ma amici che vivono comuni speranze e problemi di

crescita, ai quali poter dare e da cui poter ricevere aiuto e collaborazione

  • Offrire solidarietà umana e aiuto concreto ai compagni più deboli o in difficoltà
  • Conoscere l’offerta formativa della Scuola e interpellare i singoli insegnanti sui contenuti e sull’andamento delle loro

programmazioni educative

  • Conoscere e rispettare scrupolosamente le norme del Regolamento di Istituto
  • Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
  • Partecipare con serietà e attenzione al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, intervenendo durante le lezioni in modo

ordinato e pertinente, in modo da valorizzare gli apporti di tutti

  • Portare a scuola tutto il materiale necessario all’attività didattica
  • Svolgere proficuamente i compiti assegnati in classe e regolarmente il lavoro assegnato a casa
  • Affrontare autonomamente, con dignità personale e senza indecorosi artifici, le verifiche scritte
  • Sottoporsi regolarmente e in tempo debito alle verifiche previste dai docenti
  • Accettare serenamente la votazione conseguita, riconoscendo le proprie carenze e i meriti dei compagni, oltre che i meriti

propri e le mancanze altrui

  • Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente
  • Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e comunque uno per volta
  • Rispettare le diversità personali e culturali, le sensibilità individuali e le opinioni altrui, in nome della convivenza pacifica, del

confronto arricchente, del dialogo unificante

  • Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della Scuola come se fossero casa propria
  • Usare le strutture scolastiche in modo corretto e pertinente, curando la propria e altrui incolumità
  • Non introdurre nella scuola oggetti, materiali, sostanze che possono causare danno o pericolo per sé e gli altri
  • Non usare mai in classe il cellulare e/o strumenti elettronici atti a distogliere dai doveri scolastici
  • Favorire i rapporti scuola/famiglia, ascoltando attentamente la lettura delle circolari e consegnando puntualmente ai genitori le

comunicazioni della Scuola

I genitori si impegnano a:

  • Conoscere il POF della Scuola e a collaborare coi docenti alla piena riuscita del progetto formativo, al fine di contribuire in prima persona alla crescita personale, culturale e umana dei propri figli
  • Partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola, secondo le modalità e i ruoli previsti dalle leggi dello Stato e dai regolamenti interni liberamente sottoscritti e condivisi
  • Rispettare la figura e la professionalità degli insegnanti e l’esercizio della loro autonomia nell’esplicitazione della funzione docente
  • Segnalare in tempo utile eventuali problematiche affettive, relazionali, cognitive dei propri figli che possano aiutare i docenti a impostare una più serena ed efficace attività di insegnamento/apprendimento
  • Contattare e rivolgersi con fiducia ai docenti e al Dirigente Scolastico nel caso di sopraggiunti problemi personali o didattici, attivando un dialogo costruttivo foriero di soluzioni adeguate e condivise
  • Ritirare in tempo utile il Libretto delle giustificazioni e vigilare con coscienza su assenze e ritardi, nella consapevolezza che la frequenza regolare è elemento fondamentale per il successo scolastico
  • Rispondere, secondo la vigente normativa (cf art. 2048 C.C.), a eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti illegali, violenti o comunque disdicevoli dei propri figli

 

 

Appendice II

Regolamento del Comitato studentesco d’Istituto

 

Art. 1

Il Comitato studentesco d’Istituto è l’organo degli studenti previsto dall’art. 36 del Regolamento interno del Liceo “Durante”.

 

Art. 2

Del Comitato fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale; ne fanno inoltre parte, quali membri aggregati, tutti gli studenti del Liceo “Durante” che intervengono alle

sue riunioni e partecipano alle sue attività.

 

Art. 3

Tutti i membri del Comitato:

  • hanno la facoltà di partecipare alle attività del Comitato e alle riunioni dell’Assemblea, con uguale diritto di parola e di voto;
  • godono di elettorato attivo e passivo alle cariche o agli incarichi del Comitato;
  • contribuiscono in solido alle iniziative del Comitato e a sue eventuali necessità economiche;
  • collaborano lealmente al perseguimento delle finalità del Comitato e si impegnano a rispettare il suo Regolamento.

 

Art. 4

Il Comitato e/o i suoi Gruppi di lavoro si riuniscono in orario extra – scolastico, nei locali della Scuola appositamente messi a

disposizione dai suoi Organi dirigenti (artt. 20 e 21 del Regolamento interno).

 

Art. 5

Il Comitato, anche attraverso i suoi Gruppi di lavoro:

  • “promuove l’organizzazione delle Assemblee studentesche di Istituto e coordina le attività ad esse collegate o da essa derivanti” (art. 36 del Regolamento interno);
  • elabora, promuove ed attiva tutte le iniziative culturali, sociali e informative che favoriscano una consapevole partecipazione degli alunni alla vita scolastica;
  • svolge attività di indagine, ricerca ed approfondimento sui problemi della Scuola;
  • produce e diffonde un bollettino di informazione interna;
  • promuove ed organizza incontri con personalità culturali, scientifiche, artistiche ed esperti di problematiche sociali su argomenti di rilevanza del dibattito contemporaneo.

Nessuna attività promossa e/o organizzata dal Comitato può avere fini di lucro.

 

Art. 6

Sono organi del Comitato:

  • l’Assemblea;
  • i due Rappresentanti, tra cui il Coordinatore del Gruppo di gestione;
  • il Segretario;
  • i Gruppi di lavoro.

 

 

Art. 7

L’Assemblea convocata e costituita secondo il presente Regolamento rappresenta l’universalità degli studenti del “Durante”. Essa delibera sempre a maggioranza dei presenti. Le sue deliberazioni legalmente adottate impegnano – fatti salvi i diritti di coscienza – tutti

gli studenti, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

 

Art. 8

L’Assemblea può essere: istituzionale, ordinaria e straordinaria.

 

Art. 9

L’Assemblea istituzionale di inizio anno:

  • elegge i due Rappresentanti, tra cui il Coordinatore del Gruppo di gestione, ed il Segretario del Comitato per l’anno scolastico in corso;
  • delibera sugli indirizzi generali e approva le linee programmatiche dell’attività annuale del Comitato;
  • redige e approva uno schema di bilancio preventivo, tenendo conto dei fondi disponibili;
  • dà vita ai Gruppi di lavoro del Comitato, attribuendo tra i suoi membri incarichi e responsabilità per portare avanti le iniziative programmate;
  • redige e sottopone al Dirigente scolastico il calendario delle Assemblee generali di Istituto.

L’Assemblea istituzionale di inizio anno è convocata, dopo le elezioni delle rappresentanze studentesche, dalla maggioranza dei membri di diritto del Comitato, previa comunicazione al Dirigente scolastico. La comunicazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista, e comunque concordata col Dirigente, allo scopo di garantire la disponibilità dei locali.

 

Art. 10

L’Assemblea istituzionale di fine anno:

  • dibatte ed approva la programmazione annuale effettuata;
  • approva il bilancio consuntivo dell’anno scolastico trascorso e lo mette agli Atti.

L’Assemblea istituzionale di fine anno è convocata, negli ultimi 10 giorni del mese di Aprile, dall’Assemblea ordinaria del mese di Aprile; se questa non è stata svolta, dai due Rappresentanti del Comitato.

 

Art. 11

L’Assemblea ordinaria:

  • dibatte e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • controlla e stimola l’avanzamento delle iniziative programmate;
  • integra e/o modifica i Gruppi di lavoro confermando e/o attribuendo nuovi incarichi a singoli o a gruppi di membri per condurre a buon fine le stesse iniziative.

L’Assemblea ordinaria è convocata, di regola ogni quattordici giorni, dall’Assemblea precedente. I membri a conoscenza della convocazione sono impegnati alla sua pubblicizzazione.

 

Art. 12

L’Assemblea straordinaria è convocata, per gravi e urgenti motivi, dalla maggioranza dei membri di diritto del Comitato, previa comunicazione al Dirigente scolastico contenente l’ordine del giorno dell’Assemblea. La comunicazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista, e comunque concordata col Dirigente, allo scopo di garantire la disponibilità dei locali.

 

Art. 13

I due Rappresentanti del Comitato sono eletti, tra i membri presenti, dall’Assemblea istituzionale di inizio anno, la quale curerà di scegliere almeno un membro di diritto e un membro maggiorenne quale Coordinatore del Gruppo di gestione. I due Rappresentanti:

  • rappresentano il Comitato nelle sue espressioni ufficiali e nelle sue manifestazioni esterne;
  • redigono l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e lo pubblicizzano nelle forme più opportune, a partire da almeno

cinque giorni prima della loro effettuazione;

  • introducono i lavori di tutte le Assemblee e sono responsabili del loro corretto svolgimento;
  • stimolano e coordinano l’attività dei Gruppi di lavoro.

L’Assemblea straordinaria:

  • dibatte e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

 

Art. 14

Il Coordinatore del Gruppo di gestione cura e coordina il lavoro di programmazione dettagliata delle attività previste dall’Assemblea istituzionale di inizio anno, al fine di sottoporre il programma definitivo nel più breve tempo possibile all’approvazione degli organi scolastici competenti.

 

Art. 15

Il segretario del Comitato è eletto dall’Assemblea istituzionale di inizio anno tra i membri presenti.

Il segretario:

  • redige i verbali delle singole Assemblee e delle deliberazioni prese;
  • cura il Patrimonio del Comitato e lo affida, per le parti di competenza e secondo le indicazioni dei Rappresentanti, ai Responsabili dei Gruppi di lavoro, vigilando in seguito sul suo corretto utilizzo;
  • custodisce ed aggiorna il Registro degli Atti del Comitato e a fine anno lo affida al Dirigente scolastico, che avrà cura di

trasmetterlo al Segretario successivo.

Il Segretario ha la facoltà di nominare un Vice – segretario, che lo aiuti nelle sue mansioni e lo sostituisca in caso di impedimento alla partecipazione dell’Assemblea.

 

Art. 16

I Gruppi di lavoro costituiscono il principale strumento operativo del Comitato. Essi sono istituiti dall’Assemblea, che avrà anche cura di indicare il Responsabile di ogni singolo Gruppo. I Gruppi di lavoro:

  • curano e realizzano le iniziative del Comitato, seguendo gli indirizzi dell’Assemblea;
  • relazionano, attraverso il Responsabile, del lavoro svolto all’Assemblea e recepiscono gli eventuali nuovi indirizzi;
  • curano, attraverso il Responsabile, i propri Registri e i relativi Atti di lavoro.

Le esigenze logistiche dei singoli Gruppi di lavoro (uso di spazi, macchinari e materiali comuni) vanno comunicate per iscritto ai due Rappresentanti, che avranno cura di soddisfarle secondo principi di equità e giustizia, garantendo comunque tutte le diverse iniziative in corso.

 

Art. 17

Tutte le cariche e/o gli incarichi attribuiti dal Comitato durano, salvo decadenza, per l’intero anno scolastico; essi sono rinnovabili al massimo per due mandati consecutivi. Tutte le cariche restano soggette al consenso dell’Assemblea, che può revocare la sua fiducia a uno o più incaricati. L’Assemblea che decide al proposito va costituita e convocata come Assemblea straordinaria, e il dibattito sulla fiducia va inserito al primo punto dell’ordine del giorno. Si decade dalle cariche o dagli incarichi:

  • per lettera di dimissioni, notificata ad ambedue i Rappresentanti;
  • per sfiducia dell’Assemblea;
  • per perdita dello status di alunno del “Durante”.

Le cariche vacanti e gli incarichi dismessi vanno immediatamente integrati dalla prima Assemblea che ne ha notizia; l’Assemblea sceglierà i nuovi responsabili tra i membri presenti.

 

Art. 18

Il Comitato porta avanti le sue iniziative attraverso il suo Patrimonio. Il Patrimonio del Comitato è costituito da:

  • strutture, macchinari e materiali messi a disposizione dalla Scuola;
  • fondi attribuiti agli studenti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Il Comitato è responsabile in solido della cura e della corretta utilizzazione del suo Patrimonio. Negligenze o colpe gravi costituiscono motivo sufficiente per la sospensione della sua disponibilità da parte della Scuola.

 

Art. 19

Eventuali modifiche al presente Regolamento vanno adottate in Assemblea straordinaria ed inviate in visione al Dirigente scolastico.

 

Appendice III

Composizione dell’Organo di garanzia 

 

Presidente: Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Capasso

Docenti: Proff. Pasquale Arciprete – Elisabetta Di Micco – Cristina Guardasole

Genitore: Sig. Giovanni Tavasso




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